IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» ed in particolare l'art. 5, comma 2,  lettera
e), ai sensi del quale il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  a
nome del Governo «adotta le direttive per assicurare l'imparzialita',
il buon andamento e l'efficacia degli uffici pubblici e  promuove  le
verifiche necessarie»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in  particolare  il
comma 1 dell'art. 2 ai sensi del quale il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri si avvale della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
«per l'esercizio delle autonome  funzioni  di  impulso,  indirizzo  e
coordinamento attribuitegli dalla Costituzione e  dalle  leggi  della
Repubblica» e il comma 2, lettera h), della medesima disposizione, ai
sensi del quale il Presidente del Consiglio dei  ministri  si  avvale
della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio, in forma
organica e integrata della funzione di «coordinamento  dell'attivita'
amministrativa del Governo  e  della  funzionalita'  dei  sistemi  di
controllo interno»; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  recante  il
«Codice  delle  comunicazioni   elettroniche»,   che   disciplina   i
procedimenti semplificati per il rilascio dei titoli  necessari  alla
realizzazione e  gestione  di  reti  di  comunicazione  elettroniche,
nonche' alla connessa occupazione di suolo pubblico; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  che  ha  introdotto
ulteriori disposizioni di semplificazione espressamente dedicate alla
realizzazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica; 
  Visto il decreto legislativo  15  febbraio  2016,  n.  33,  che  ha
introdotto  la   disciplina   relativa   alla   utilizzazione   delle
infrastrutture fisiche gia' esistenti di proprieta', tra l'altro,  di
amministrazioni pubbliche ovvero di  soggetti  che  gestiscono  altri
servizi pubblici per la posa di reti di comunicazione elettronica  ad
alta velocita'; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni dalla legge 11  settembre  2020,  n.  120,  che  ha
dettato misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni
elettroniche, inserendo, in particolare, all'interno  del  menzionato
codice delle comunicazioni elettroniche il principio secondo cui alla
installazione di reti di comunicazione elettronica mediante  posa  di
fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,
convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in
particolare, l'art. 8 concernente le attribuzioni al  Presidente  del
Consiglio delle funzioni in  materia  di  innovazione  tecnologica  e
transizione digitale e l'istituzione del  Comitato  interministeriale
per la transizione digitale  per  le  attivita'  di  coordinamento  e
monitoraggio dell'attuazione delle iniziative  relative  tra  l'altro
alla strategia nazionale italiana per la banda ultra larga; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  207,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  che  istituisce  il  codice
europeo  delle  comunicazioni  elettroniche  (rifusione)»,   che   ha
sostituito gli articoli da 1 a 98 del decreto legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, come successivamente modificato, con gli articoli da  1
a 98-tricies; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12  febbraio  2021,  che  istituisce  lo  strumento  di
recupero e resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico  di
fornire  agli  Stati  membri  il  sostegno  finanziario  al  fine  di
conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e  degli
investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza; 
  Visto  il  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza   («PNRR»),
ufficialmente presentato alla Commissione europea in data  30  aprile
2021 ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle  procedure»,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha  ulteriormente  disciplinato  le
disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione
per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica; 
  Vista la decisione di esecuzione del Consiglio (UE) del  13  luglio
2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano di ripresa
e resilienza per l'Italia; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 6  agosto  2021,
n. 113; 
  Visto  il  decreto-legge  24  febbraio   2023,   n.   13,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di  coesione  e  della  politica  agricola  comune»,  convertito  con
modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che ha, tra l'altro,
introdotto disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano  nazionale
di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano   nazionale   degli
investimenti complementari al PNRR (PNC); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012,  concernente  l'ordinamento  delle  strutture  generali
della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico  del  1°
ottobre 2013 che ha definito le specifiche tecniche delle  operazioni
di scavo e ripristino per la posa di  infrastrutture  digitali  nelle
infrastrutture stradali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
con il quale l'on. Giorgia Meloni e' stata  nominata  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  31  ottobre  2022
con il quale il sen. Alessio Butti e' stato nominato  Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2022  concernente  la  delega  di  funzioni  in  materia  di
innovazione tecnologica e transizione digitale al Sottosegretario  di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sen. Alessio Butti; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
novembre 2022, con  il  quale  al  dott.  Angelo  Borrelli  e'  stato
conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988
n. 400, nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, l'incarico di Capo del  Dipartimento  per  la  trasformazione
digitale; 
  Considerato che l'Investimento 3 «Reti ultraveloci» della  Missione
1 - Componente C2 del PNRR e' articolato, tra l'altro,  nei  seguenti
sub-investimenti: «Italia a 1 giga»; «Italia 5G»; «Scuola  connessa»;
«Sanita' connessa»; «Collegamento isole minori»; 
  Rilevato che in linea  con  gli  obiettivi  europei  della  Gigabit
society  e  del  Digital  Compass,  il  Piano  Italia  a  1  Giga  ha
l'obiettivo di realizzare infrastrutture di rete a banda  ultra-larga
che garantiscano la velocita' di  trasmissione  di  almeno  1  Gbit/s
sull'intero  territorio  nazionale  al  2026,  collegando  le  unita'
immobiliari nei quali non e' presente, ne' lo sara'  per  i  prossimi
cinque anni, alcuna rete idonea a fornire  velocita'  di  almeno  300
Mbit/s in download nell'ora di picco del traffico; 
  Rilevato che il Piano Italia 5G ha l'obiettivo  di  incentivare  la
diffusione di reti mobili 5G in grado di assicurare un  significativo
salto  di   qualita'   della   connettivita'   radiomobile   mediante
rilegamenti  in  fibra  ottica  delle  stazioni  radio  base   e   la
densificazione delle infrastrutture di rete, al fine di garantire  la
velocita' ad almeno 150 Mbit/s in download e 30 Mbit/S in uplink,  in
aree in cui non e' presente, ne' lo sara' nei prossimi  cinque  anni,
alcuna rete idonea a fornire connettivita' a  30  Mbit/s  in  tipiche
condizioni di punta del traffico; 
  Tenuto conto che l'art. 9, comma 1, del decreto-legge  n.  77/2021,
prevede che «Alla realizzazione operativa degli  interventi  previsti
dal PNRR provvedono  le  amministrazioni  centrali,  le  regioni,  le
Province autonome di Trento e di Bolzano e  gli  enti  locali,  sulla
base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della  diversa
titolarita' degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie
strutture,  ovvero  avvalendosi   di   soggetti   attuatori   esterni
individuati  nel  PNRR,  ovvero  con  le  modalita'  previste   dalla
normativa nazionale ed europea vigente»; 
  Rilevato che in seguito all'esperimento di apposite procedure, sono
stati individuati i soggetti aggiudicatari  e  concessionari  per  la
realizzazione delle infrastrutture PNRR; 
  Considerato che i Piani PNRR dovranno essere completati entro il 30
giugno 2026 e che il mancato raggiungimento degli obiettivi  previsti
nel PNRR  comporta,  ai  sensi  dell'art.  24  del  regolamento  (UE)
2021/241, il  disimpegno  da  parte  della  Commissione  europea  del
relativo contributo  finanziario,  con  la  conseguente  riduzione  o
revoca delle risorse relative agli investimenti previsti dal PNRR; 
  Rilevato che nel corso dell'esecuzione dei lavori di  realizzazione
delle infrastrutture relative alla banda  ultra-larga  e  delle  reti
pubbliche di comunicazione oggetto della presente direttiva  si  sono
talvolta registrati ritardi che non hanno consentito  lo  svolgimento
efficiente e tempestivo delle attivita',  causati,  in  alcuni  casi,
dall'inerzia amministrativa, in altri casi, dalla mancata adozione di
provvedimenti abilitativi aventi carattere vincolato; 
  Considerato che il carattere strategico  e/o  essenziale  correlato
alle  opere  sopra  indicate  impone,   la   massima   collaborazione
istituzionale  tra  i  soggetti,  pubblici   e   privati,   coinvolti
risultando contrario al prevalente interesse pubblico  il  persistere
di situazioni che non consentano o, soltanto, ritardino la  sollecita
realizzazione delle opere in questione; 
  Ravvisata, per quanto sopra, la necessita' di adottare un  atto  di
indirizzo che richiami i  soggetti  coinvolti  al  rispetto  rigoroso
della normativa nazionale in tema di  semplificazioni  amministrative
per i lavori di  realizzazione  delle  infrastrutture  per  la  banda
ultra-larga applicabile alle attivita'  richiamate,  nonche'  ad  una
leale   collaborazione   istituzionale,   al   fine   della    celere
realizzazione degli obiettivi strategici stabiliti dal Governo; 
 
                                Emana 
                       la seguente direttiva: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto ed ambito di applicazione 
 
  1. La presente direttiva, nel rispetto del riparto di competenze  e
funzioni  tra   i   soggetti   pubblici   titolari   di   poteri   di
amministrazione attiva, mira ad assicurare l'imparzialita',  il  buon
andamento  e  l'efficacia  degli  uffici  pubblici  istituzionalmente
competenti al rilascio di provvedimenti e atti rientranti nell'ambito
dell'Investimento  3  -  Componente  C2  del  PNRR,  articolato   nei
sub-investimenti «Italia a 1 giga», «Italia 5G»,  «Scuola  connessa»;
«Sanita' connessa»; «Collegamento isole minori». 
  2. Scopo della presente  direttiva  e'  l'emanazione  di  linee  di
azione, condivise dai ministeri coinvolti nella  strategia  nazionale
riferita agli interventi indicati al comma 1, finalizzate ad ottenere
e diffondere modelli di semplificazione procedimentale, conformi alle
vigenti disposizioni legislative e fondate sui principi di competenza
amministrativa e leale collaborazione istituzionale. 
  3. La presente direttiva  ha  come  destinatari  tutti  i  soggetti
pubblici  titolari  di  compiti  e  funzioni  amministrative  per  la
realizzazione degli interventi e delle opere  indicate  al  comma  1,
individuate, in via di prima applicazione: 
    a)  nelle  infrastrutture  di  comunicazione  elettronica  e  nei
relativi  diritti  di  passaggio  di  cui  all'art.  43  del  decreto
legislativo n. 259/2003; 
    b)  nelle  infrastrutture  per  impianti  radioelettrici  di  cui
all'art. 44 del decreto legislativo n. 259/2003; 
    c) negli apparati con  tecnologia  4G,  sue  evoluzioni  o  altre
tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti
o per la modifica delle caratteristiche trasmissive; 
    d) nelle opere civili, negli scavi e  nell'occupazione  di  suolo
pubblico di cui all'art. 49 del decreto legislativo n. 259/2003; 
    e) nelle opere di infrastrutturazione per la realizzazione  delle
reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' in  fibra  ottica
in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga. 
  4. La presente direttiva non introduce disposizioni innovative o in
contrasto con le disposizioni legislative dell'ordinamento di settore
e  non  comporta  deroghe  ai  regimi  di  tutela  speciale  (vincoli
storico-artistici,    paesaggistici,    ambientali,    idrogeologici,
urbanistici).